Whistleblowing
In attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (in seguito, il Decreto), pubblicato in G.U. in data 15.03.2023 e recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”, viene implementato il canale di segnalazione (Canale interno o Canale) per le violazioni del diritto dell’Unione (Whistleblowing).
La predetta normativa prevede, in sintesi:
- un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente;
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
- l’istituzione di canali di segnalazione interni all’ente (di cui uno di tipo informatico) per la trasmissione di segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell’identità del Segnalante, del Segnalato e/o comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) di effettuare segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall’ANAC, nonché di effettuare divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 24/2023.
Canale di segnalazione interna
La Società si è dotata di un proprio Canale interno, costituito da apposito strumento informatico (software My Whistleblowing di Zucchetti S.p.a.), accessibile dal link pubblicato nel Sito aziendale.
Il Portale consente di trasmettere, anche in maniera anonima, una segnalazione propria o una segnalazione ricevuta da un terzo, previa presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali (di seguito, Informativa privacy), pubblicata sulla pagina dedicata al “Whistleblowing”.
Al termine dell’inserimento sul software che gestisce il Canale interno, il Segnalante deve annotare la data e ogni codice autenticativo automaticamente prodotto dal software, che consente di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.
Oltre a tale Canale interno, si ricorda che le segnalazioni possono essere altresì trasmesse a mezzo posta ordinaria, indirizzata a “H.T. High Technology S.r.l. – Responsabile Risorse Umane, Via dei Mestieri 13, 20863 – Concorezzo (MB)” oppure “H.T. High Technology S.r.l. – C.F.O. – Via dei Mestieri 13, 20863 – Concorezzo (MB)” avendo cura di non fare riferimento al Whistleblowing in alcuna parte visibile della busta.
Il Segnalante, inoltre, può inoltre chiedere di effettuare una Segnalazione orale mediante un incontro diretto con il Responsabile HR e/o il CFO. In tal caso, previo consenso del Segnalante, il colloquio è documentato a cura del Responsabile HR e/o del CFO addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.
Si ricorda la possibilità di effettuare segnalazioni anonime e che chiunque dei Destinatari riceva una segnalazione, in qualsiasi forma (orale o scritta), deve trasmetterla tempestivamente, e comunque entro 3 giorni dal suo ricevimento, al Gestore della segnalazione attraverso uno dei canali di segnalazioni appena descritti.
Infine, sottolineiamo che il Decreto Whistleblowing garantisce una tutela legale ai segnalanti che agiscono in buona fede, imponendo il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei segnalanti per motivi direttamente o informazione legati alla segnalazione whistleblowing.
Al contrario, qualora a seguito di verifiche interne la segnalazione risulti priva di fondamento, motivata da intenti ritorsivi, discriminatori o lesivi della Società o dell’altrui reputazione e sia stata effettuata con dolo o colpa grave, oltre ad eventuale denuncia alla competente Autorità qualora necessaria, si darà corso alle azioni disciplinari anche secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio dal contratto applicabile al Segnalante.